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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. (23G00025)

(GU n.55 del 6-3-2023)

  Vigente al: 21-3-2023  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare articolo 21, recante «Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»; Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante «Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, recante «Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»; Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano»; Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Obiettivi 1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano. 2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonche' il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»: 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; 2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato; b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata; c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico; d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19; e) «autorita' sanitaria locale territorialmente competente»: l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita' Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali; f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unita' distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco; g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19; h) «controllo della qualita' delle acque destinate al consumo umano»: l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita' all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5; i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII; l) «Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale» (EGATO): l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema; n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; o) «filiera idro-potabile»: l'insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu' in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso; p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l'insieme di risorse, sistemi e attivita' operate dal gestore idro-potabile a partire dall'approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; sono altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua; q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua; r) «impresa alimentare»: un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti nell'allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR; t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita' posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua; u) «monitoraggio»: l'esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' dell'acqua; per monitoraggio operativo si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile; v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002; z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali prodotti in conformita' all'articolo 11, che puo' essere il fabbricante, l'importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato; aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana; bb) «piano di sicurezza dell'acqua»: il piano attraverso il quale e' definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza: 1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita' all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque; 2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8; 3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformita' all'articolo 9; cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita' del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata; dd) «punto di utenza» o «punto d'uso»: il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si puo' attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto; ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l'insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici; ff) «rischio»: una combinazione della probabilita' di un evento pericoloso e della gravita' delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile; gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il nodo nazionale «Water Information System for Europe» (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo; hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto «rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico; ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di fornitura» o «water supply zone»: un'area all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.

Art. 3 Campo di applicazione ed esenzioni 1. Il presente decreto non si applica: a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione; c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se: 1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B; 2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente; d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualita' non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche' regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V. 2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. 3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e, rientrando nell'attivita' di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti. 4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B. 5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati. 6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. 7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e 15, e ai pertinenti allegati.

Art. 4 Obblighi generali 1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D; c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13; d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15. 3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione. 4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s). 5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione.

Art. 5 Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati 1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati; b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori; d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa; e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3. 2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc. 3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9. 4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione: a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio: 1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio; 2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita' di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica di tali misure; b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Art. 6 Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio 1. L'approccio basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformita' al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale. 2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi: a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7; b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformita' all'articolo 8; c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformita' all'articolo 9. 3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle Autorita' ambientali regionali, delle Autorita' sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza. 5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata. 6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata. 7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili: a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19; b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6. 8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. 9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna: a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio; b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8. 10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20.

Art. 7 Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano 1. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. 2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali. 3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo: 1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; 2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto; 3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili; 4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un rischio per la salute umana; c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti: 1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12; 2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma; 6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano; 7) sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo» stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. 4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. 6. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8. 7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo. 8. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati. 9. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. 10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione: a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione; b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e); c) valutazione della necessita' di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto. 11. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni. 12. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome possono: a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche; b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che: 1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1; 2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso umano. 13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. 14. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti: a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano; b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano; c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009. 15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita' di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8. 16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di SINTAI e AnTeA.

Art. 8 Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile 1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7. 2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri: a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7; b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina; c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile; d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita' della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura; e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano; f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto e all'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano; g) definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un programma di controllo, conformemente all'articolo 12; h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4; i) include una verifica della conformita' di materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 10 e 11. 3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformita' sulle acque destinate al consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni: a) possibilita' di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei seguenti casi: 1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3; 2) quando un parametro puo' derivare solo dall'uso di una determinata tecnica di trattamento o di un metodo di disinfezione o di un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile; 3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C; 4) sulla base delle valutazioni dell'autorita' competente in fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque destinate al consumo umano; b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi: 1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3; 2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C. 4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12. 5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a condizione che l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualita' delle acque destinate al consumo umano. 6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformita' all'articolo 14.

Art. 9 Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni 1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi. 2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32. 3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15. 4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attivita' di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.

Art. 10 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano 1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo: a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto; b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; c) favorire la crescita microbica; d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste per il loro utilizzo. 2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto. 3. Nelle more dell'adozione e della relativa applicazione degli atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei principi sanciti nell'allegato V, ai materiali contemplati dal presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini della tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali o atti dell'UE, il Ministro della salute, in cooperazione con l'ISS, puo' adottare criteri aggiuntivi di idoneita' per i materiali che entrano a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Art. 11 Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. 1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato IX, sezione A, utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al comma 4. 2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo: a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza dell'acqua o la sua idoneita' al consumo umano; b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; c) favorire indirettamente la crescita microbica; d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il trattamento. 3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. 4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al presente decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita' ai requisiti tecnici di idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato. 5. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte nell'allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di conformita' richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'autorizzazione del CeNSiA puo' essere concessa solo a un ReMaF che sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D. 6. Ai fini dell'immissione in commercio, successivamente all'autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione di conformita' sostitutiva, nonche' un codice alfanumerico identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E. 7. L'elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e' pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA, a norma dell'articolo 19, comma 4, lettera d). 8. Le attivita' di autorizzazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b). 9. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il CeNSiA riconosce l'autorizzazione concessa dallo Stato membro dell'Unione europea o facente parte del SEE o dell'EFTA, e procede alla registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E. 10. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente articolo, autorizzati e registrati secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita' ai requisiti tecnici di idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato. 11. Gli Operatori economici che producono o commercializzano i ReMaF in conformita' al presente decreto: a) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari; b) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente decreto; c) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al comma 6; d) informano tempestivamente l'Organismo di certificazione richiamato al comma 5, di qualsiasi modifica esercitata su uno specifico ReMaF gia' autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa quella riguardante il processo di produzione; e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili deterioramenti della qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto; f) garantiscono la purezza e la qualita' dei precursori impiegati nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12. 12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori, per quanto di competenza, l'obbligo di garantire la purezza e la qualita' dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi di cui al comma 2. 13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e' tenuto a: a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4; b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione durante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e installazione dei ReMaF, assicurando le condizioni di utilizzo previste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto. 14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza al presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili all'autorita' sanitaria locale territorialmente competente che ne fa richiesta. 15. La vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dalla data indicata al comma 4, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, in conformita' con quanto previsto in allegato IX, sezione F. 16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, definiti in allegato IX, sezione A1.

Art. 12 Controlli 1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4. 2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorita' sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo. 3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo: a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii); b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti: 1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorita' per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore; 2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno; 3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, il programma di controllo garantisce comunque un'adeguata flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale; c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei campioni definiti dalle competenti autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento, conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte. 4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti: a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato un PSA; b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII; c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d); d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'allegato II, parte A, punto 5; e) il controllo delle sostanze o composti che figurano nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi di controllo; f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo; g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. 5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita' del sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e province autonome provvedono all'inserimento nel sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma 4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti intervenuti. 6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente. 7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B, C e D, e' definito e effettuato in conformita' alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei principi seguenti: a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche' si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza; b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato. 8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell'«elenco di controllo» di cui al comma 10, che la Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il 12 gennaio 2024. 9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024. 10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo» riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunita' scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche. 11. L'«elenco di controllo»: a) include sostanze e composti di cui e' probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana; b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi; c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo. 12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli microrganismi non compresi nell'allegato I e per cui sono fissati valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura idro-potabile. 13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2), lettera a). 14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.

Art. 13 Controlli esterni 1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza. 2. Le regioni e province autonome provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b). 3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 4. I risultati dei controlli esterni: a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla qualita' delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al «giudizio di idoneita'» di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso; b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza. 5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' Aziende sanitarie locali, la regione o provincia autonoma puo' individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni; per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua interregionali, l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni e province autonome interessate. 6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni l'Azienda sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei laboratori del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155, o delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9, nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli stabiliti per le seguenti fattispecie: a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo umano e' subordinata di norma alle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8; b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente decreto. 8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo umano puo' essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.

Art. 14 Controlli interni 1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12. 2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13. 3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera, b), comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalita' del presente decreto. 4. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA: a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA all'EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza; b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalita' di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilita' delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.

Art. 15 Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente: a) provvede affinche' siano ricercate immediatamente le cause della non conformita'; b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile; c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto conto, tra l'altro, dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, secondo quanto descritto nel comma 2; d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e - limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualita' delle acque; e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte D, provvede affinche' siano applicate le misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni: a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori di parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate; b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate; c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile. 3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi: 1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti; 2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori. 4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente: a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano; b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso; c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3; 5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Autorita' sanitaria locale provvede affinche' la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.

Art. 16 Deroghe 1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni: a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione; b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, per parametri recentemente ricercati o individuati; c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro. 3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute. 4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga. 5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la documentazione pervenuta, puo' essere consentita la concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni. 6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5, dovranno riportate le seguenti informazioni: a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformita' della risorsa idrica; b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro; c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati; d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) durata necessaria della deroga richiesta. 7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma. 8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua. 10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno. 12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12. 13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Art. 17 Accesso all'acqua destinata al consumo umano 1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi gia' ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto. 2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome: a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonche' i motivi di tale mancanza di accesso; b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano; c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari; d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto: 1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessita' di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilita' dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione; 2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione; 3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualita' dell'acqua destinata a consumo umano. 3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o in contenitori. 4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali. 5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.

Art. 18 Informazioni al pubblico 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualita' dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma piu' appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno: a) le informazioni concernenti la qualita' delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo; c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile; d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c); e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV. 3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA richiamato all'Allegato VI, Parte I, e trasmesse con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.

Art. 19 Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE 1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS: a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell'ISS; b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)». 2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti: a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare: 1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operativita' del Centro, delle «Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili», ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa; 2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera C, dell'allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a); 3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2); 4) verifica della conformita' e funzionalita' dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1); 5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e pubblicazione sul sistema AnTeA; 6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua per la valutazione e approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini dell'accessibilita' delle informazioni alle autorita' dell'Unione europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030; b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto; c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5; d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all'articolo 17, anche per quanto riguarda l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali. 3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorita' nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalita': a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4; b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorita' ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV; d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza; e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e altre organizzazioni internazionali. 4. Il sistema AnTeA contiene: a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, comma 3; b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a); 2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c); 3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10; c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato I, Parte D; 2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente e tecnicamente fattibile; d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF; e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15; f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformita' dell'articolo 15; g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 6. 5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4. 6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalita' della presentazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

Art. 20 Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua 1. Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua. 2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da: a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione; b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA; c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome; f) un rappresentante di SNPA; g) un rappresentante di ARERA; h) un rappresentante degli EGATO. 3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni: a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni; b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni; c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso; d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile. 4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Art. 21 Revisione e modifica degli allegati 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite: a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Art. 22 Competenze delle regioni speciali e province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 23 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro; b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro; g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e' punita: 1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico; 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico; 3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile; l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro; n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita' adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformita' dei ReMaF come indicato in allegato IX, e' punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro; 2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4: a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro; b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro; c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all'Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, lettera d), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro; d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. 3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente competenti. 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.

Art. 24 Norme transitorie 1. Le autorita' ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio. 2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.

Art. 25 Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 26 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Schillaci, Ministro della salute Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio

ALLEGATO I (articolo 3) REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO II (articolo 7) CONTROLLO E MONITORAGGIO Parte A Obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano. 1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano assicurano gli obiettivi di seguito indicati: a) individuare le misure piu' adeguate a prevenire e tenere sotto controllo i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile e verificare che dette misure siano efficaci nel tempo, e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati; b) mettere a disposizione informazioni sulla qualita' dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonche' i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano rispettati; 2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti: a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni; b) possono essere modificati o integrati sia per periodi transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a cambiamenti degli scenari di rischi ambientali, climatici e sanitari. 3. I programmi di controllo includono una delle seguenti misure o una loro combinazione: a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo; c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e lo stato di manutenzione delle attrezzature; d) ispezioni dell'area di prelievo delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), e all'articolo 9, comma 1. 4. I programmi di controllo riguardano: a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee da destinare al consumo umano; b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento; c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile; d) le reti di distribuzione interna; e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; f) le acque confezionate g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2); h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile e, ove necessario, l'idoneita' delle strutture e del mezzo di trasporto; i) ogni altra circostanza rilevante per la qualita' delle acque destinate al consumo umano; j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa; k) la qualita' dei materiali e dei ReMaF e le condizioni di conservazione e impiego di questi. 5. I programmi di controllo comprendono anche i programmi di monitoraggio operativo funzionali principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualita' dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi riguardano specificamente la fornitura, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio. Il programma di monitoraggio operativo - da applicarsi secondo le tempistiche di cui all'articolo 6 comma 6 - include il monitoraggio del parametro della «torbidita' in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi di filtrazione non attivi, in conformita' con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella Tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidita' e' causata dal ferro e dal manganese): Parte di provvedimento in formato grafico Il programma - da applicarsi secondo le tempistiche di cui all'articolo 6 comma 6 - include inoltre il la verifica dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici: Parte di provvedimento in formato grafico 6. La verifica dei requisiti minimi di qualita' delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ai punti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce una parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto indicato in articolo 12, comma 2. A tal fine le regioni e province autonome, avvalendosi delle Autorita' sanitarie e ambientali territorialmente competenti, degli EGATO e dei gestori idro-potabili, definiscono nell'ambito del programma di controllo, le attivita' di campionamento e analisi per la verifica della conformita' attraverso le seguenti fasi. a) Si predispone un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo, ii) gestore idro-potabile, iii) Comuni (o le frazioni dei Comuni) serviti, iv) relativa popolazione complessiva servita. b) Si prendono in esame tutte le zone di fornitura. c) Per ogni zona di fornitura presa in esame, si provvede a: i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma di controllo e stabilire criteri per la definizione della priorita' di controllo sia in relazione alle zone di fornitura che per l'individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche zone di fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi: - popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura; - analisi di rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9, con particolare riguardo ai rischi collegati ai cambiamenti climatici; - dati dei controlli storici; - ogni altra informazione rilevante, tra cui deroghe, reclami delle utenze e dati sulle perdite di rete; - risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli; - necessita' di garantire la piu' estesa copertura delle zone di fornitura nel tempo; ii. individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo conto delle prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 e dell'allegato II, Parte B. d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura del riesame del programma. e) Si assicura la diffusione del programma a tutte le autorita' competenti e ai gestori idro-potabili, e secondo quanto indicato in articolo 12 comma 5. Parte B Parametri e frequenze di campionamento 1. Elenco dei parametri Gruppo A Occorre controllare i seguenti parametri (Gruppo A) secondo la frequenza di cui alla Tabella 1 del punto 2: a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidita', sapore, odore, pH, e conduttivita'; b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 12, comma 4, lettera a), e se del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura a norma dell'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. In circostanze specifiche, ai parametri del Gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito: a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina; b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque. Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere ridotte in base alla valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. Essi sono sempre sottoposti a monitoraggio almeno con la frequenza indicata nella Tabella 1, Parte 2, del presente allegato. Gruppo B Al fine di determinare la conformita' ai valori parametrici stabiliti al presente decreto, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel Gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 4, eccetto i parametri dell'allegato I, Parte D, con la frequenza indicata nella Tabella 1 del punto 2, tranne nel caso che una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. 2. Frequenza di campionamento Tabella 1 - Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformita' Parte di provvedimento in formato grafico Parte C Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura 1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all'articolo 8, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni: a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli imposti a norma dell'articolo 12, comma 1 b) e' necessario procedere a monitoraggi supplementari ai fini dell'articolo 12, comma 12; c) e' necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della Parte A al presente allegato; d) e' necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b). 2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, nell'ambito dei controlli interni puo' essere ridotto l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto I, gruppo A, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni: a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento e' determinata in relazione all'origine del parametro, nonche' alla variabilita' e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 4; b) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 60% del valore di parametro; c) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 30% del valore di parametro; d) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione e' basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano e l'accesso all'acqua sia garantito, come stabilito all'articolo 1; e) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure la rimozione del parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano I risultati del controllo comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e) del punto 2, che siano gia' disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura. Parte D Metodi di campionamento e punti campionamento 1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 5, comma 1 Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni sono prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo. 2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti: a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di stagnazione e riflettono piu' precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, cio' non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno; b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati, vanno prelevati in conformita' della norma UNI EN ISO 19458 (scopo B del campionamento). 3. I campioni per il controllo di Legionella nei sistemi di distribuzione interni sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione di Legionella, nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica a Legionella, o entrambi. A cura del CeNSiA sono forniti orientamenti per i metodi di campionamento relativi a Legionella. 4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che ai rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformita' della norma UNI EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO III (articolo 7) SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, sono accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1, del presente allegato. Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 17994, stabilita per l'equivalenza dei metodi microbiologici, o alla norma UNI EN ISO 16140 (parti 2 e 6), o a qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi non colturali che esulano dall'ambito di applicazione della norma UNI EN ISO 17994. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla Parte B, il controllo e' effettuato applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi. Parte A Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi Per ciascuno dei parametri microbiologici elencati nelle Parti A, C e D, i metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono: a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2 b) Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2); c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222); d) Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189); e) Legionella (UNI EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell'allegato I, Parte D). sia per il controllo di verifica basato sul rischio, sia per integrare i metodi colturali, possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali metodi colturali rapidi, metodi non colturali, metodi molecolari, tra cui qPCR, eseguita in accordo alla ISO/TS 12869. f) colifagi somatici; per il monitoraggio operativo, e' possibile fare riferimento all'allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3. Per la ricerca di parametri microbiologici anche supplementari e stabiliti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i. Parte B Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione 1. Parametri chimici e indicatori Per i parametri di cui alla Tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato e' quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. pari al 30%, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella Tabella 1 del presente allegato. L'incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I. Il confronto con il valore di parametro e' da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell'allegato I. Ove necessario, il CeNSiA recepisce le linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione prevede di adottare entro il 12 gennaio 2024. Tabella 1 - Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura» Parte di provvedimento in formato grafico 2. Note alla Tabella 1 Nota 1: L'incertezza della misura e' un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) e' la percentuale del valore di parametro indicato nella Tabella, o qualsiasi valore piu' stringente. L'incertezza della misura e' stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione. Nota 2: In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%). Nota 3: Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme. Nota 4: valore dell'incertezza di misura e' espresso in unita' pH. Nota 5: Metodo di riferimento: UNI EN ISO 8467. Nota 6: Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari e' possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti e' possibile autorizzare valori piu' alti, fino all'80%. Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore di parametro che figura nella Parte B dell'allegato I. Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore di parametro che figura nella Parte B dell'allegato I. Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova. Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unita' nefelometriche di torbidita') conformemente alla norma UNI EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard 3. Somma di PFAS Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate linee guida tecniche che la Commissione prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - fluorotelomero solfonato (6:2 FTS) - acido difluoro«[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi»acetico (C6O4) Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata in conformita' dell'articolo 7, conclude che vi e' la probabilita' che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di fornitura d'acqua. I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», tengono conto delle valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in articolo 8, delle rilevanze dei monitoraggi sulle acque di cui all'articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS, anche puntuali o transienti, nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», per i controlli analitici interni ed esterni ai sensi del presente decreto: - sono adottate le metodiche previste nei Rapporti ISTISAN 19/7 e s.m.i. o metodi alternativi che garantiscano in ogni caso caratteristiche di prestazione previste nei citati Rapporti; - sono contemplate almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo.

ALLEGATO IV (articolo 18) INFORMAZIONI AL PUBBLICO A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata: 1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonche' del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati; 2) i piu' recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a piu' di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti; 3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, Parte C, e relativi valori: a) durezza; b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua: - calcio Ca; - magnesio Mg; - potassio K; 4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8; 5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante; 6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su: a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5; b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del gestore idro-potabile; c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonche' i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate dal gestore idro-potabile; d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idro- potabili su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto; 7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della data di entrata in vigore del presente decreto. B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e, ove necessario, altri organi competenti rendono disponibili tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.

ALLEGATO V (articolo 3) IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA' NON E' OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO Ai sensi e per le finalita' del presente decreto, possono essere escluse dal campo di applicazione quelle acque la cui qualita' nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilita' di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l'esposizione umana, nonche' quelle acque la cui qualita' e' regolata da normative specifiche, diverse dal presente decreto. Con riferimento a quanto sopra, le acque aventi le seguenti destinazioni d'uso sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto poiche' non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perche' si applicano norme specifiche che regolano i rischi per la salute umana correlati all'utilizzo. ===================================================================== | CATEGORIE D'USO | USO SPECIFICO DELL'ACQUA | +=======================+===========================================+ |Agricolo |uso irriguo, coltivazioni idroponiche e | | |in risaia | | |-------------------------------------------| | |lavaggio di strutture, attrezzature e | | |contenitori utilizzati esclusivamente per | | |lo svolgimento di attivita' aziendali | | |agricole | | |-------------------------------------------| | |preparazione di miscele per trattamenti | | |antiparassitari o diserbanti | +-----------------------+-------------------------------------------+ |Civile |acque utilizzate in impianti termici, | | |circuiti di riscaldamento e condizionamento| | |degli edifici che sono strutturalmente | | |separati dai circuiti delle acque | | |destinate al consumo umano | | |-------------------------------------------| | |lavaggio di strade e di superfici | | |ad uso civile | | |-------------------------------------------| | |spurgo di fognature | | |-------------------------------------------| | |alimentazione impianti antincendio | | |-------------------------------------------| | |lavaggio materiali inerti | +-----------------------+-------------------------------------------+ |Idroelettrico |produzione di energia elettrica o di forza | | |motrice per i processi di lavorazione, per | | |la pulizia e l'igiene | +-----------------------+-------------------------------------------+ |Uso industriale, |impianti termici, circuiti di riscaldamento| |estrattivo, e |e condizionamento, refrigerazione da parte | |produzione di beni |di imprese industriali, artigianali e | |e servizi |commerciali | | |-------------------------------------------| | |funzionamento di impianti di autolavaggio | | |-------------------------------------------| | |recupero energetico mediante scambio | | |termico in impianti a pompa di calore | | |-------------------------------------------| | |torri di raffreddamento | | |-------------------------------------------| | |minerario ed estrattivo | +-----------------------+-------------------------------------------+ Note: La lista sopra riportata non e' da intendere come esaustiva. Rischi diretti o indiretti per la salute umana possono comunque essere correlati ad acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, ad esempio rischi correlati ad esposizione professionale o trasferimento di pericoli ad altre matrici cui il consumatore e' potenzialmente esposto, come per le acque ad uso irriguo; per il controllo di tali rischi si rimanda alle legislazioni applicabili relativamente alle specifiche fattispecie o si richiede una valutazione di rischio specifica. Al fine di escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, devono essere soddisfatte quantomeno le seguenti condizioni: - segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso; - adozione di adeguate misure di controllo sulle reti di distribuzione volte a garantire l'assenza di rischio di miscelazione di acque escluse dal presente decreto con acque ad uso umano; - identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso; - assenza di punti d'uso accessibili dalla utenza generale o confondibili con punti d'uso di acque a destinazione umana, e chiara indicazione di "Acqua non potabile", con eventuali altre indicazioni di allerta o condizioni d'uso; - divieto di utilizzo di acque escluse dal presente decreto in condizioni non controllate e tali da non assicurare l'assenza di rischi per la salute umana.

ALLEGATO VI (articolo 6) Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto. Parte I: Criteri minimi per l'approvazione di un PSA I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, secondo il modello dei "Water safety plans" dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposto nelle Linee guida nazionali sui "Piani di sicurezza dell'acqua" emesse dall'ISS, assicurando e fornendo evidenze della conformita' alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6 e dell'articolo 8. In tale contesto, il riferimento per approvazione del PSA e' rappresentato dalle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua* . Le indicazioni riportate di seguito richiamano in maniera puntuale, ancorche' non esaustiva, i requisiti richiesti per l'approvazione del PSA. STEP 1: Formazione di un team multidisciplinare e cloud di PSA Il primo step per lo sviluppo di un PSA prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro (team) multidisciplinare formato da esperti provenienti dai diversi enti coinvolti nella gestione e tutela della filiera idropotabile analizzata, coordinato da un team leader qualificato nell'ambito del Programma di Formazione Nazionale sui PSA** e la strutturazione del cloud del PSA, una piattaforma documentale che consente l'archiviazione, l'analisi e la condivisione in sicurezza di tutti i dati e documenti relativi ad un PSA. E' responsabilita' del team definire gli obiettivi del PSA delineandone l'ambito di applicazione con la descrizione della filiera idro-potabile interessata. Il numero di partecipanti al team e' funzione della complessita' del sistema di fornitura idro-potabile oggetto del PSA. Tuttavia, devono sempre far parte del team almeno un rappresentante dell'Alta direzione del sistema di gestione che sviluppa il PSA e i rappresentanti delle Autorita' sanitarie locali territorialmente competenti (ASL) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) competenti per la filiera idrica/territorio analizzato; in caso di sistemi idro-potabili a servizio di diversi territori (Comuni, province e regioni), dovrebbero essere presenti nel team i rappresentanti degli organi di controllo e vigilanza competenti o, comunque, al minimo, assicurare la piena condivisione e aggiornamento di valutazioni e decisioni. La partecipazione ad un team di PSA non costituisce generalmente un'attivita' esclusiva: salvo una o piu' risorse addette al coordinamento (tra cui il team leader), la maggior parte dei membri del Gruppo di lavoro continuera' a svolgere le proprie funzioni nell'ambito dell'ente di appartenenza, e partecipera' alle riunioni di team secondo necessita'; il contributo al team - soprattutto nel caso di ASL e ARPA/APPA - puo' non contemplare la partecipazione alle riunioni di team ma, al minimo, deve prevedere l'apporto nell'ambito del cloud del PSA di ogni informazione rilevante per l'identificazione di pericoli e eventi pericolosi e di ogni altro elemento rilevante per lo sviluppo del PSA. I partecipanti al team devono avere una conoscenza approfondita di ogni segmento della filiera idrica compresi il territorio su cui essa insiste, le fonti di captazione dell'acqua, i processi di trattamento delle acque, le reti di distribuzione, la gestione delle operazioni, la qualita' dell'acqua potabile. Si richiedono inoltre conoscenze e competenze in materia di salute pubblica e di sistemi di distribuzione idrica interni. A supporto delle attivita' del team in tutte le fasi di sviluppo e implementazione del PSA e per la sua approvazione, a garanzia della gestione del piano nel medio-lungo periodo, il gestore idro-potabile dovra' garantire la condivisione dei dati attraverso il cloud, nell'ambito di AnTeA, la condivisione dei dati con l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente e con l'autorita' sanitaria centrale. L'utilizzo della piattaforma sara' garantito a tutti gli esperti nel team tramite privilegi di accesso e dichiarazione di riservatezza dei dati. Per assicurare l'aggiornamento costante e controllato dei contenuti della piattaforma, il team leader deve identificare un amministratore del cloud responsabile della gestione della documentazione. Elementi utili per definire la struttura del cloud, flessibile e adatta all'applicazione nei diversi contesti ipotizzabili, sono definiti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 1, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |. Presenza di un team leader qualificato nell'ambito del Programma | |di Formazione Nazionale sui PSA; | |. Definizione di un team multidisciplinare e della relativa | |matrice delle competenze; | |. Partecipazione al team dell'Alta direzione del sistema | |idro-potabile oggetto del PSA; | |. Partecipazione al team delle Autorita' sanitarie locali | |territorialmente competenti (ASL) e delle Agenzie regionali (ARPA) | |e provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente competenti | |per la filiera idropotabile/territorio analizzato, cui e' richiesto| |apporto di conoscenze propedeutiche alla identificazione | |e valutazione dei rischi a carattere generale o sito-specifico; | |per sistemi di fornitura estesi anche al di fuori del territorio | |regionale, le autorita' regionali sanitarie e ambientali possono | individuare le Aziende sanitarie, ARPA/APPA da coinvolgere e | |svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse strutture; | |. Creazione di un cloud di PSA che abbia, come minimo, | |le seguenti caratteristiche: | |. condiviso con l'Autorita' sanitaria locale territorialmente | |competente e centrale (nell'ambito di AnTeA), nel quale archiviare | |tutti i dati e le informazioni relativi al sistema in esame, | |compresa la banca dati su filiera idro-potabile, valutazione | |di rischio e misure di controllo e monitoraggio, prevista dalla | |legislazione vigente in materia di qualita' delle acque destinate | |al consumo umano. | |. accesso alla piattaforma gestito tramite accesso controllato di | |diverso livello e dichiarazione di riservatezza dei dati per | | tutti gli utenti; | +===================================================================+ _______ Dovra' essere considerata l'edizione corrente delle Linee Guida. L'attuale edizione delle Linee Guida e' in Rapporti ISTISAN 14/21, "Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Piani di Sicurezza dell'Acqua - PSA)", le successive modifiche e integrazioni delle Linee Guida, diffuse pubblicamente sul sito istituzionale di Ministero della salute e ISS, sono indicate con Circolare del Ministero della salute. * Il Programma di Formazione Nazionale sui PSA si e' svolto a partire da giugno 2018. I corsi di formazione per team leader per l'implementazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua che appartengono a detto Programma sono: - Tutti i corsi denominati "Corso di formazione nazionale per team leader per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile" riconosciuti dall'ISS, organizzati su scala nazionale (Roma 18-21 giugno 2018, 25-28 giugno 2018, 3-6 luglio 2018) e regionale (Udine 26-27 marzo, 2-3 aprile 2019, Milano 20-23 maggio 2019, Bologna 17-20 settembre 2019, Venezia 25-26 settembre, 1-2 ottobre 2019, Napoli 4, 8-10 ottobre 2019, Roma 21-24 ottobre 2019, Asti 4,5,11 e 12 novembre 2019, Ancona 18,19,25 e 26 febbraio 2020). - Il corso di formazione a distanza (FAD) "Corso di formazione nazionale per team leader per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile" disponibile sul sito di ISS. L'ISS pubblica e aggiorna sul sito istituzionale l'elenco dei team-leader di PSA qualificati. La qualifica di team leader di PSA attestata da ISS potra' essere revocata dall'ISS con giudizio motivato, a seguito di evidenze di inadempienza o inadeguata efficienza rispetto agli obblighi di implementazione di PSA. STEP 2: Descrizione della filiera idro-potabile Le attivita' previste dal secondo step per lo sviluppo del PSA consistono nella descrizione di tutte le fasi e operazioni coinvolte nel prelievo, adduzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti ad esse correlati, anche per quanto riguarda materiali e processi e ogni elemento utile alla descrizione e comprensione dell'ambiente di captazione. Questo step prevede studi documentali e analisi di dati storici e recenti, supportati da visite in situ per verificare la rispondenza fra lo stato delle conoscenze su ogni elemento del sistema di fornitura e le condizioni reali e, conseguentemente, l'adeguatezza della documentazione disponibile. La descrizione del sistema di fornitura deve garantire che ciascun elemento della filiera idropotabile, dalla captazione al consumatore, venga considerato. A tal fine, fra gli elementi essenziali che caratterizzano il sistema acquedottistico in esame, vi e' la definizione delle zone di fornitura idro-potabile (water supply zone, WSZ). In questo step e' poi prevista la realizzazione di diagrammi di flusso di due livelli differenti: il diagramma di livello 1, che offre una panoramica dell'intero sistema di fornitura (dall'ambiente di captazione al consumatore), e deve prevedere la suddivisione della filiera idro-potabile in nodi, eventuali sub-nodi ed internodi; il diagramma di livello 2, che consiste in un focus sugli elementi piu' complessi rappresentati nel diagramma di livello 1, fornendo dettagli su una specifica fase della filiera idrica. La rappresentazione del sistema di fornitura attraverso i diagrammi di flusso deve essere completa e accurata e le informazioni di dettaglio facilmente accessibili e fruibili, in quanto dovranno essere utilizzate dal team come base per l'analisi dei rischi. Il team deve validare i diagrammi di flusso mediante ispezioni in situ per verificarne la corrispondenza rispetto alle informazioni di archivio del sistema idrico e ai procedimenti in atto; tale verifica deve essere registrata a cura di un componente del team del PSA. I diagrammi di flusso cosi' definiti e validati sul campo rappresentano la base per la nidificazione delle cartelle del cloud e l'archiviazione della documentazione. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 2, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |. Descrizione accurata della filiera idro-potabile (che deve | |comprendere sia la descrizione sistema di fornitura idro-potabile | |che ogni elemento utile alla descrizione e comprensione | |dell'ambiente di captazione), compreso lo sviluppo e la validazione| |di diagrammi di flusso di due differenti livelli (livello 1 - | |generale, inclusivo di tutti i nodi e internodi - e livello 2 - | |dettaglio dei nodi). | |. Identificazione delle zone di fornitura idro-potabile (WSZ) | |su base informatizzata (shape file); | |. Inserimento nel cloud del PSA delleinformazioni necessarie | |per la descrizione della filiera idro-potabile, | +===================================================================+ STEP 3.1: Identificazione dei pericoli e degli eventi pericolosi Le attivita' che caratterizzano la prima parte del terzo step per lo sviluppo del PSA sono finalizzate alla corretta identificazione di tutti i possibili eventi pericolosi - tra cui ogni possibile fenomeno esogeno o problema infrastrutturale o procedurale che possa manifestarsi all'interno della filiera idropotabile nel breve, medio e lungo periodo - e dei potenziali pericoli che possono essere introdotti o non rimossi nella filiera idro- potabile causando un effetto nocivo per la salute del consumatore attraverso l'utilizzo delle acque. Tale processo analitico e' propedeutico alla valutazione dei rischi potenziali che insistono sulla filiera in esame. Il rischio e' infatti rappresentato dalla combinazione tra la probabilita' di accadimento di un evento pericoloso e la gravita' delle sue conseguenze, se il pericolo si presenta nella fornitura di acqua potabile. Per l'identificazione degli eventi pericolosi e pericoli e' necessario coinvolgere in particolare i rappresentanti di ARPA/APPA che partecipano al team. Essi dovranno contribuire fornendo i dati e le informazioni disponibili, secondo quanto indicato nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua. In particolare, per l'identificazione dei pericoli i principali riferimenti sono: - ogni informazione derivante dall'applicazione dell'art. 7 del Decreto sui rischi nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque ai sensi del D. Lgs. 152; - le linee guida internazionali1 ; - le liste di controllo relative ai contaminanti emergenti (CEC) e la documentazione proveniente dalla normativa ambientale. Nel caso di filiere idropotabili complesse ed estese, potra' essere utile avvalersi di strumenti pratici di supporto, definiti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua quali: - check-list di controllo per l'effettuazione dei sopralluoghi in campo (ispezioni); - modelli statistici per il calcolo di indici e indicatori a partire dalle serie storiche dei dati analitici (es. modello FMEA), per la valutazione della significativita' della contaminazione e degli andamenti temporali e spaziali; - modelli di simulazione della rete; - mappatura delle fonti di pressione e delle aree sensibili (ove presenti). ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 3.1, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso consistono nella evidenza dell'attivita' | |del team per l'identificazione e descrizione dei potenziali eventi | |pericolosi e pericoli che possono minacciare la filiera | |idro-potabile in esame attraverso l'uso di dati, documenti di | |riferimento nazionali e internazionali e strumenti di supporto | |quali, in particolare: | |- Considerazione approfondita dei risultati della valutazione | |e gestione del rischio degli ambienti su cui insiste la captazione | |effettuata conformemente all'articolo 7; | +===================================================================+ _______  1 A titolo non esaustivo: Protecting surface water for health. Identifying, assessing and managing drinking-water quality risks in surface-water catchments - WHO 2016; Protecting groundwater for health. Managing the quality of drinking-water sources - WHO 2006; Water safety in distribution systems - WHO 2014; Water safety in buildings - WHO 2011. ===================================================================== |- Analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti | |in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per | |le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi | |del precedente punto, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di | |acque marine sottoposte a dissalazione; | |- Verifiche ispettive e eventuali investigazioni specifiche per | |ogni fase della filiera idro-potabile analizzata quali la | |determinazione analitica di elementi chimici non oggetto di | |ordinario controllo; | |- Valutazione su base statistica di serie storiche di dati | |relativamente a parametri specifici oggetto di ordinario controllo | |e di potenziale interesse su base sito-specifica. | +===================================================================+ STEP 3.2: Valutazione del rischio Le attivita' che caratterizzano la seconda parte del terzo step per lo sviluppo del PSA, fase centrale dello sviluppo, sono finalizzate a valutare i rischi correlati agli eventi pericolosi e pericoli individuati nella fase precedente (step 3.1). La valutazione del rischio consentira' al team di PSA di distinguere tra rischi significativi e meno significativi costruendo una scala di priorita', funzionale alle fasi successive di sviluppo del PSA. Il "rischio" e' la misura quantitativa di un determinato pericolo e deriva dalla combinazione tra la probabilita' di accadimento del pericolo e la gravita' degli effetti avversi da esso causati sulla salute del consumatore. L'approccio piu' comunemente adottato nella valutazione dei rischi e' un approccio semi-quantitativo, che fornisce come prodotto finale un punteggio univocamente associato all'entita' del rischio considerato; in alternativa, puo' essere adoperato un approccio qualitativo, in cui il rischio e' stimato qualitativamente sulla base del possibile impatto sulla salute delle conseguenze dell'evento pericoloso in esame. Metodi di valutazione piu' avanzati prevedono approcci di stima quantitativa sia per rischi chimici che microbiologici. Nell'applicazione dell'approccio semi-quantitativo, la "Probabilita' di accadimento di un evento pericoloso" e' quantificata con un numero intero e discreto scelto nell'intervallo compreso tra 1 e 5, in base alla frequenza di accadimento dell'evento riscontrata in passato. In assenza di dati o nel caso di eventi pericolosi rari, sara' necessario stimare la probabilita' di accadimento sulla base della plausibilita' dell'evento stesso, tenendo in considerazione tutti gli elementi che ne giustificano una possibile manifestazione. La "Gravita' di un pericolo" e' stabilita considerando diversi aspetti oltre al potenziale impatto dello stesso sulla salute umana. Tra questi: - gli effetti organolettici (estetici), ossia la variazione dei parametri che condizionano l'accettabilita' dell'acqua da parte del consumatore (colore, odore, sapore, limpidezza); - l'adeguatezza della fornitura idrica in termini di portata; - la continuita' del servizio come assenza di interruzioni. La gravita' del/i pericolo/i associato/i a ciascun evento pericoloso e' quantificata con un numero intero e discreto scelto nell'intervallo compreso tra 1 e 5 in base al significato attribuibile agli effetti del pericolo. I valori individuati, moltiplicati fra loro, forniscono il valore numerico associato al rischio. Tale valore sara' compreso in una scala da 1 a 25 adottando una matrice 5x5 come quella riportata nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 3.2, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |- Applicazione ed evidenza di criteri condivisi con il team per | |la valutazione dei rischi; | |- Sviluppo e aggiornamento di una matrice dei rischi che riassuma, | |per i diversi nodi, sub-nodi e internodi, gli eventi pericolosi | |e pericoli identificati, la descrizione dei rischi correlati | |(qualitativa o quantitativa, sulla base dell'approccio di | |valutazione adottato) e le misure di controllo presenti o | |da implementare per la mitigazione di essi. | |- L'inclusione nell'analisi dei rischi di fenomeni correlati a | |cambiamenti climatici e a eventi di attacchi deliberati a | |infrastrutture, sistemi informatici, sulla disponibilita' e | |qualita' dell'acqua e sull'accesso all'acqua. | +===================================================================+ Per l'implementazione degli step 3.1 e 3.2 puo' essere adottato l'approccio per le valutazioni di rischio microbiologico e chimico quantitativo - quantitative microbial risk assessment (QMRA), quantitative chemical risk assessment (QCRA) - secondo procedure internazionali standardizzate. Indipendentemente dall'approccio adottato, la valutazione del rischio sara' condotta secondo le modalita' descritte nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, in modo da non trascurare alcun elemento e aspetto della filiera idro-potabile, assicurando l'identificazione dei miglioramenti necessari a garantire la sicurezza dell'acqua nel tempo2 . _______  2 Nelle linee guida nazionali per l'implementazione dei PSA e' descritto estesamente un approccio in due fasi, che prevede: 1) Una prima valutazione nelle condizioni di peggior scenario, cioe' in assenza (ipotetica) di misure di controllo esistenti; 2) La valutazione del rischio residuo alla luce delle misure di controllo esistenti. E' altresi' possibile adottare un approccio a singola fase: la valutazione del rischio viene effettuata dopo aver esaminato e validato le misure di controllo esistenti, al fine di determinare dove sono necessari aggiornamenti di queste ultime e/o misure di controllo aggiuntive. Il rischio che rimane dopo aver tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti viene definito "rischio residuale" o "rischio residuo". I due approcci sono entrambi validi: il team di PSA dovrebbe decidere quale metodologia e' piu' adatta al contesto analizzato, alle esigenze e all'esperienza di applicazione in materia di PSA. STEP 4: Valutazione delle misure di controllo esistenti e della loro efficacia e rivalutazione dei rischi Le attivita' previste dal quarto step per lo sviluppo del PSA consistono nella valutazione dell'efficacia delle misure di controllo, associate a tutte le azioni o attivita' utilizzate correntemente nel sistema di fornitura idropotabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua stessa e nella valutazione del rischio residuo. La valutazione delle misure di controllo dovra' essere condotta sia nell'ambito del processo di valutazione del rischio a singola fase che nell'ambito del processo a due fasi. L'identificazione delle misure di controllo poste in essere e del relativo piano di monitoraggio operativo (trattato estesamente nello step 6) completa la fase di descrizione del sistema di fornitura idropotabile, e la valutazione della loro efficacia e' propedeutica alla pianificazione di azioni di miglioramento mirate nelle successive fasi del PSA. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 4, funzionali | |allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi | |per l'approvazione di esso sono: | |- Aggiornamento della matrice dei rischi nelle sezioni relative | |alle misure di controllo esistenti; | |- Definizione di evidenze e documenti che confermino l'efficacia | |delle singole misure identificate nel controllo dei rischi, | |inserendo nella Matrice dei rischi chiari riferimenti alla sezione | |del cloud in cui la documentazione e' archiviata. | +===================================================================+ STEP 5: Definizione delle priorita' d'intervento e sviluppo dei piani di miglioramento Le attivita' previste dal quinto step per lo sviluppo del PSA comprendono la definizione dei criteri per individuare le priorita' gestionali e descrivere i piani di miglioramento. Per ognuno dei rischi residui del sistema di fornitura in esame deve essere redatto un "piano di miglioramento" consistente in un documento operativo, completo e aggiornato contenente tutte le informazioni relative alle azioni di miglioramento da implementare per la gestione del rischio residuale, da attuare in ordine di priorita' in base alla natura del rischio. Particolare contributo nell'ambito del team di PSA al piano di miglioramento puo' essere rivestito dall'alta direzione del sistema di gestione idro-potabile e dall'EGATO - ove siano ravvisabili investimenti di medio-lungo periodo e/o dalle autorita' ambientali e amministrative, ove siano ravvisabili azioni nel territorio per controllare fenomeni inquinanti nelle aree di alimentazione e nelle captazioni. Il piano di miglioramento puo' essere incluso direttamente nella matrice di rischio del PSA e deve comunque prevedere sezioni minime per ciascuna azione di miglioramento quali: - Obiettivo dell'azione - Rationale - Specifiche sull'azione da adottare - Referente nel team per la conduzione/implementazione dell'azione - Cronoprogramma dettagliato per l'attuazione dell'azione (comprendente la Data di attuazione e lo stato di avanzamento) - Budget - Documenti di riferimento ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 5, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |- Sviluppo di un piano di miglioramento per ciascun rischio | |residuale classificato come molto alto, alto, significativo | |o medio; | |- Implementazione del piano di miglioramento secondo un'attenta | |programmazione nel breve, medio e lungo periodo, in funzione | |delle risorse disponibili anche associando il PSA al Piano di | |investimenti del gestore; | |- Monitoraggio delle azioni di miglioramento attraverso verifiche | |e aggiornamento periodici del piano di miglioramento. | +===================================================================+ STEP 6: Monitoraggio operativo ed azioni correttive Le attivita' previste dal sesto step per lo sviluppo del PSA sono finalizzate ad assicurare che le misure di controllo implementate nel sistema di fornitura funzionino come previsto, continuativamente nel tempo. A tale scopo, il team valuta e implementa strategie di monitoraggio operativo. Lo scopo del monitoraggio operativo e' quello di fornire l'evidenza, mediante una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni, che le misure di controllo implementate nel sistema idrico stanno funzionando, nel tempo, in modo efficace. Il monitoraggio operativo deve essere adatto allo scopo, e garantire semplicita' e rapidita' di esecuzione. Inoltre, e' fondamentale che esso svolga la sua azione in tempo reale o meglio, ove possibile, in chiave preventiva, garantendo al gestore idropotabile il tempo necessario ad implementare eventuali azioni correttive. A tal fine, devono essere stabiliti limiti critici adeguati, in grado di segnalare l'eventuale inefficacia della misura di controllo prima che essa comporti la compromissione della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano. Il piano di monitoraggio operativo deve privilegiare sistemi di monitoraggio on-line e "early-warning" per individuare fenomeni di potenziale contaminazione o malfunzionamenti nel trattamento delle acque e deve essere descritto in un documento del PSA. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 6, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |- Definizione di strategie di monitoraggio operativo in grado | |di assicurare il funzionamento in continuo delle misure | |di controllo | |- Definizione di un piano di monitoraggio operativo che contenga: | | - i parametri monitorati; | | - i limiti critici; | | - le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento | | dei limiti critici. | | - la registrazione dei dati del monitoraggio operativo acquisiti;| | tali dati devono essere conservati preferibilmente per | | sei anni, ma non meno di tre anni. | +===================================================================+ STEP 7: Verifica del PSA Le attivita' che caratterizzano il settimo step per lo sviluppo del PSA, fase finale di sviluppo hanno come obiettivo la verifica complessiva dell'efficacia del PSA. La verifica sommaria nell'ambito del riesame del PSA dovrebbe essere condotta almeno ogni tre anni e l'esito delle valutazioni inserito nella Matrice dei Rischi. In caso di incidenti o modifiche sostanziali del sistema idro-potabile sara' necessario l'aggiornamento del PSA e la ripetizione delle procedure di verifica. Il PSA dovra' in ogni caso essere revisionato ogni sei anni. Le tre componenti del processo di verifica del PSA, da valutare attraverso l'uso di macro-indicatori, sono: . la verifica della qualita' dell'acqua; macro-indicatore: conformita' delle acque destinate al consumo umano confermata dal controllo analitico; . la verifica dello stato di completamento del piano; macro-indicatore: esito positivo delle ispezioni di PSA; . la verifica della qualita' del servizio; macro-indicatore: grado di soddisfazione dei consumatori. Verifica della qualita' dell'acqua Per la verifica del PSA si considerano gli esiti del controllo interno ed esterno, riferiti alle seguenti quattro tipologie: 1. parametri previsti dalla normativa e non soggetti a modifiche in termini di frequenza di campionamento; 2. parametri previsti dalla normativa e soggetti a modifiche in termini di frequenza di campionamento; 3. parametri integrativi non previsti dalla normativa, ricercati sulla base delle risultanze dalla valutazione dei rischi; 4. ogni altro parametro previsto dalla normativa o non considerato oggetto di ordinario controllo analitico.; I risultati analitici relativi ai parametri delle liste/gruppi da 1 a 3 dovranno essere presentati come dato medio annuale dei tre anni precedenti l'anno di presentazione del PSA per l'approvazione o, limitatamente ai parametri della lista/Gruppo 3, qualora non disponibili, si potra' considerare il dato cumulato effettivamente disponibile. L'analisi dei dati sul quarto gruppo puo' fornire elementi integrativi per la verifica. Verifica dello stato di completamento del PSA Devono essere condotte ispezioni da parte del team di PSA o di gruppi di lavoro demandati dal team, per confermare la completezza, l'adeguata implementazione ed efficacia del PSA. L'ispezione e' considerata «interna», se condotta da personale interno al gestore idro-potabile anche avvalendosi di professionalita' non appartenenti al gestore, o «esterna», se condotta da parte di un soggetto terzo esterno al gestore, chiamato ad esprimere un giudizio indipendente. L'ispezione puo' inoltre configurarsi in altre due fattispecie: «informale» e «formale». Le ispezioni informali sono condotte ogni volta che il gestore idro-potabile ne ravvisa la necessita', nel corso delle attivita' di sviluppo e implementazione del PSA; l'ispezione «formale» viene condotta al fine di verificare l'effettivo stato di implementazione del PSA e l'adeguatezza rispetto ai requisiti richiesti. In accordo alle indicazioni sopra riportate, l'ispezione interna formale costituisce un nulla osta tecnico richiesto per comprovare la verifica del PSA ai fini della richiesta di approvazione. Nel rapporto di ispezione dovranno essere riportate le osservazioni riferite ai quattro ambiti descritti: . corrispondenza della documentazione relativa alla descrizione del sistema idrico al sistema stesso; . adeguatezza delle eventuali check list; . corretta compilazione delle eventuali check list; . eventuali ulteriori osservazioni non riconducibili alle circostanze precedenti. Verifica della qualita' del servizio Devono essere raccolte ed analizzate le segnalazioni dei consumatori (analisi dei reclami), in quanto possono fornire indicazioni utili ad evidenziare situazioni di criticita' specifiche o altre vulnerabilita' del sistema idrico non rilevate nelle fasi precedenti. Le tipologie di segnalazione da considerare nell'analisi sono quelle inerenti: - la discontinuita' della fornitura idrica; - le alterazioni a carico della pressione; - le alterazioni a carico delle proprieta' organolettiche dell'acqua (odore, colore, sapore e torbidita'). I dati dovranno essere possibilmente elaborati su base trimestrale, e riferiti ai tre anni precedenti l'anno di presentazione del PSA per l'approvazione. La verifica generale del PSA dovra' convergere in una valutazione critica di tutti i contributi sopra elencati. Tale valutazione aggregata dovra' risultare in una relazione di sintesi generale. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 7, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |- Valutazione degli esiti del controllo analitico interno per le | |quattro tipologie di parametri definite; | |- Rapporto dell'ispezione interna formale ed eventuali seguiti; | |- Analisi dei reclami; | |- Redazione di un documento di sintesi generale, riportante | |gli esiti delle tre valutazioni sopra richiamate. | +===================================================================+ STEP 8: Procedure di gestione e documentazione del PSA Lo scopo dello step 8 e' quello di elencare e descrivere la documentazione necessaria nelle diverse fasi di sviluppo del PSA e le procedure da applicare in condizioni normali, di incidente, o in situazioni di emergenza. La documentazione di un PSA deve in primo luogo fornire evidenza che le investigazioni e analisi finalizzate alla valutazione dei rischi sono state condotte accuratamente e che le azioni di miglioramento pianificate sono state effettivamente avviate e implementate. La disponibilita' e completezza della documentazione del PSA costituisce dunque una prova della dovuta diligenza del gestore e dell'adeguatezza del PSA ai requisiti di legge. Non e' sempre necessario lo sviluppo di nuova documentazione, ma generalmente ci si puo' avvalere di documenti gia' esistenti. La documentazione del PSA deve includere: - tutti i documenti relativi all'implementazione del PSA definiti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua quali la Matrice delle competenze/composizione del team, il cronoprogramma delle attivita', i verbali delle riunioni e delle ispezioni, la Matrice dei Rischi, le check list, i diagrammi di flusso; - le check list compilate durante le ispezioni; - i diagrammi di flusso; - le procedure e le registrazioni necessarie allo svolgimento delle attivita', incluse tra l'altro, le valutazioni sull'identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, la validazione e la verifica delle misure di controllo, i risultati dei monitoraggi operativi, eventuali azioni correttive adottate, le registrazioni di risposta agli incidenti; - altre registrazioni, che devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della conformita' ai requisiti e dell'efficace funzionamento del PSA; - la documentazione relativa alle attivita' di formazione. Relativamente all'applicazione di Procedure, esse definiscono le azioni da intraprendere durante le normali attivita' operative nonche' in occasioni di emergenza e situazioni di incidenti. Nell'ambito del PSA sono di fondamentale importanza le Procedure gestionali e le Procedure operative. Fra le Procedure gestionali, e' necessario predisporre una procedura di gestione della documentazione, finalizzata a definire anche nell'ambito del cloud, modalita' e responsabilita' di redazione, approvazione, aggiornamento, revisione, conservazione e distribuzione dei dati e dei documenti interni e gestione dei documenti esterni. Per la gestione di incidenti, le Procedure Operative devono specificare le azioni correttive da intraprendere, identificare le responsabilita', definire le azioni di risposta e dare indicazioni sulla localizzazione delle attrezzature di emergenza e/o supporto. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 8, funzionali | |allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi | |per l'approvazione di esso sono: | |- Definizione di tutta la documentazione rilevante ai fini del PSA;| |- Archiviazione della documentazione nel cloud; | |- Definizione di Procedure di gestione e Procedure operative o | |indicazione delle procedure gia' esistenti adottate | |nell'ambito del PSA. | +===================================================================+ STEP 9: Attivita' di supporto, revisione e comunicazione Lo step 9 descrive i programmi di supporto a un PSA, attivita' specifiche che possono costituire un aiuto allo sviluppo del Piano e delle competenze e conoscenze dei membri del team e del personale del gestore idropotabile in materia di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e gli obiettivi e strumenti per assicurare una comunicazione trasparente ed efficace sui rischi e sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano in situazioni di normalita' e di emergenza, all'interno dell'organizzazione e verso il consumatore ed altri portatori di interesse. Fra i possibili programmi di supporto ai PSA vi sono: - Programmi per la diffusione di consapevolezza ed impegno sul PSA; - Programmi di formazione degli operatori del sistema idrico; - Programmi di comunicazione al consumatore; - Programmi per il controllo di qualita' di laboratorio; - Programmi di ricerca e sviluppo. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 9, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti raccomandati | |per l'approvazione di esso sono: | |- Archiviazione nel cloud degli eventi formativi, i contenuti | |divulgati e i docenti e discenti coinvolti. | |- Comunicazione e diffusione tempestiva al team delle modifiche | |eventualmente occorse all'interno della filiera idropotabile, | |e di ogni altra condizione che abbia impatto sul PSA. | |- Sviluppo di strategie per diffondere e comunicare | |bidirezionalmente il significato delle informazioni che | |riguardano la salute, promuovendo, ove possibile, iniziative | |per i consumatori, volte ad approfondire la percezione dei rischi | |e la comunicazione su di essi. | +===================================================================+ STEP 10: Piani di emergenza e riesame del sistema Lo step 10 definisce due aspetti fondamentali di un PSA: la definizione di un piano di emergenza e il riesame del sistema in condizioni ordinarie o in caso di incidente. I piani di emergenza, generalmente gia' sviluppati all'interno dei sistemi idro-potabili, dovranno essere acquisiti, integrati e inclusi nel PSA. Questi rappresentano la strategia per la gestione di scenari emergenziali, per i quali non e' possibile prevedere misure di controllo preventive nell'ambito del PSA o nel caso di misure di risposta e di gestione del rischio che esulino dalla sfera di controllo del gestore idro-potabile, ad esempio per crisi idriche dovuti a sismi o eventi estremi. Per l'implementazione dei Piani di Emergenza si suggerisce di contemplare elementi specifici per ogni plausibile scenario che possa verificarsi, basandosi anche su linee guida specificamente sviluppate. Nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua e' riportata una possibile articolazione di un Piano di emergenza. Il riesame periodico di un PSA assicura che eventuali nuovi rischi introdotti nella filiera idro-potabile vengano regolarmente valutati ed affrontati. A tal fine, il team dovra' convocare sedute di riesame ogni tre anni, per l'aggiornamento, e ogni 6 in previsione della riapprovazione. Dovra' essere anche prevista la programmazione di un riesame straordinario del PSA, e relativa rivalutazione del rischio nella filiera idropotabile di pertinenza, a seguito di: - modifiche sostanziali nella struttura del team; - azioni correttive a seguito dei precedenti riesami; - risultanze analitiche a seguito delle attivita' di verifica; - emanazione di nuove normative; - modifiche sostanziali nella filiera idro-potabile (scelta di nuovi approvvigionamenti o modifiche alle opere di presa esistenti, installazione di nuovi impianti di trattamento o modifiche strutturali agli impianti preesistenti); - nuovi programmi di addestramento del personale o modifiche ai programmi esistenti; - revisioni di procedure o definizione di nuove procedure operative (PO); - analisi delle attivita' di comunicazione, comprese le informazioni di ritorno dei clienti - verifiche ispettive esterne. Il riesame di incidenti riscontrati o mancati deve servire a stabilire se: i limiti critici sono appropriati, le azioni correttive sono appropriate, le esistenti misure di controllo sono efficaci e se sono necessarie addizionali misure di controllo. Se necessario dovranno essere effettuate nuove ispezioni e nuove validazioni di misure di controllo, tenendo sempre traccia di ogni modifica apportata al PSA. ===================================================================== |Le azioni ed elementi definiti nello step 10, funzionali allo | |sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per | |l'approvazione di esso sono: | |- Definizione di un Piano di emergenza o integrazione | |di un piano esistente nel PSA. | |- Riesame periodico del PSA e relativa rivalutazione del rischio | |nella filiera idropotabile di pertinenza (ogni tre anni, per | |l'aggiornamento, e ogni sei per la riapprovazione); | |- Effettuazione di un riesame straordinario del PSA | |a seguito di incidenti o modifiche significative del PSA | |(sia del team che del sistema idro-potabile); | +===================================================================+ Parte II: Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 A cura del Ministero della salute e del CeNSiA sono emanate le Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 e dell'articolo 20, comma 3, lettera b, entro 180 giorni dall'emanazione del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri. A. Il gestore idropotabile all'avvio del PSA notifica alla regione e al CeNSiA quale Ente di approvazione del PSA le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA e i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione fornita, la composizione del team di PSA, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorita' sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualita' di portatori di conoscenza, l'accesso al cloud di PSA; B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile e' sistematicamente registrata nel cloud, accessibile al CeNSiA e all'Autorita' sanitaria regionale; Al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede al CeNSiA per via telematica l'approvazione del Piano, trasmettendo una sintesi dei risultati ottenuti nell'ambito dell'implementazione, integrata dalla documentazione rilevante quale, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli basato sull'analisi di rischio; la richiesta di autorizzazione del PSA espressa dal gestore idro-potabile e' subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformita' rispetto a ogni elemento di cui alla parte I del presente allegato e della disponibilita' delle relative evidenze nel cloud di PSA, sottoscritto dal team-leader di PSA; la richiesta di approvazione e' contestualmente notificata alla regione che puo' esprimere eventuali osservazioni direttamente al CeNSiA entro 30 giorni dalla richiesta di approvazione: C. Presso il CeNSiA opera il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA"; il Gruppo, la cui composizione e' approvata secondo quanto indicato in articolo 20, comma 3, lettera c), e' composto da funzionari adeguatamente formati e qualificati attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute appartenenti a: - Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) di cui al DM 9 giugno 2022, che include esperti afferenti a regioni e province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanita', Ministero della salute; - Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - EGATO; il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" coordinato dal CeNSiA, coadiuva il CeNSiA nelle verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile; il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA e' formulato dal CeNSiA, trasmesso dal CeNSiA al gestore idro-potabile, alla regione e alla ASL di competenza e pubblicato dal CeNSiA su AnTeA; D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA puo' consistere in: 1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non e' approvato con giudizio motivato. Il gestore idro-potabile puo' presentare nuovamente istanza di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformita' e richieste rilevate; 2. Approvato con riserva: vengono richieste al gestore idro-potabile delle azioni integrative o correttive rispetto alle misure previste nel PSA oggetto di approvazione; il gestore idro-potabile e' tenuto ad adottare e implementare le misure richieste dandone evidenza all'Ente di approvazione, che, verificata l'adeguatezza puo' approvare il PSA secondo i criteri del punto 3 o altrimenti emettere giudizio di cui al presente punto o al punto 1 3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni; possono essere comunque formulati rilievi e raccomandazioni per il gestore idro-potabile. Il mantenimento dei requisiti di approvazione del PSA e' subordinato all'applicazione di tutte le misure di controllo e verifica previste di cui il gestore idro-potabile e' tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento del cloud di PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA o di incidenti, rilevanti non conformita' o altre evidenze di inefficienza dello stesso, su iniziativa del CeNSiA o a seguito di richieste o segnalazioni da parte di altri Enti, il PSA puo' essere riesaminato e soggetto a giudizio di ri- approvazione secondo quanto previsto alla lettera D. E. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA il gestore idro-potabile e' tenuto a trasmettere gli esiti del riesame integrato dalla verifica formale interna al CeNSiA, in seguito al quale, previa diversa valutazione del CeNSiA di cui alla lettera D, comunicata al gestore idro-potabile, il PSA mantiene le condizioni di approvazione previste. F. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA o a seguito di sostanziali modifiche rispetto al PSA approvato, anche a seguito di incidenti, il gestore idro-potabile dovra' effettuare un riesame del PSA e sottoporre il PSA a giudizio di approvazione secondo i criteri di cui alla lettera D. Le richieste di approvazione di PSA da parte dei gestori idro-potabili, pervenute ad oggi all'ISS e al Ministero della Salute, sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di ricezione, dal CeNSiA, che si riserva di indicare al richiedente diverse modalita' di formulazione e trasmissione della domanda di approvazione e relativa documentazione, in forza dei criteri di cui al presente allegato e delle altre disposizioni introdotte dal presente decreto.

Allegato VII (articolo 7) Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano Le informazioni ambientali, necessarie per effettuare la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, sono trasmesse ad ISPRA dalle regioni e province autonome e da SNPA e dalle Autorita' di bacino distrettuale attraverso il SINTAI. Le informazioni sono in parte gia' acquisite da ISPRA per il Reporting alla Commissione Europea dei Piani di Gestione delle Acque ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque" e per la trasmissione del flusso dati WISE-SoE (State of Environment) all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), flusso dati dovuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 su "Agenzia Europea dell'Ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale". Le fonti dati a cui si fa riferimento nelle tabelle seguenti sono: Piano di Gestione delle Acque (PGA) - Il piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il Piano di Gestione contiene, tra le altre, le seguenti informazioni: una descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici, una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, una rappresentazione cartografica delle aree protette, delle reti di monitoraggio e i risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, l'elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette e dei programmi di misure per raggiungere tali obiettivi. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione Europea, secondo formati standardizzati, con il Reporting WISE. Flusso dati WISE-SoE - I dati, trasmessi annualmente a ISPRA attraverso il SINTAI dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, si riferiscono allo stato di qualita' di fiumi, laghi, acque sotterranee, acque marino costiere e di transizione, alle emissioni di inquinanti in acqua e agli aspetti quantitativi delle risorse idriche. ISPRA, a valle di verifiche e controlli di completezza e conformita' dei dati e del rispetto dei formati, trasmette i dati al sistema WISE (Water Information System for Europe) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Elenco di controllo (Watch list) - Elenco di sostanze pericolose emergenti da sottoporre a monitoraggio, istituito con la Direttiva 2013/39/UE art. 8ter, con lo scopo di fornire un supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea con l'art. 16 (2) della Direttiva 2000/60/EC. Il D. Lgs. 172/2015, decreto di recepimento della Direttiva 2013/39/UE, affida alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle stazioni candidate su cui effettuare il monitoraggio e a ISPRA il coordinamento di tale monitoraggio e la definizione del set di stazioni rappresentativo per l'Italia. I dati sono trasmessi annualmente all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA); la Commissione Europea, in base ai risultati trasmessi, adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo ogni due anni. Nelle tabelle seguenti sono elencate le informazioni ambientali richieste per la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano con l'indicazione dell'amministrazione competente per la fornitura dei dati e, se disponibile, il riferimento alla fonte dati con cui le informazioni sono gia' trasmesse al SINTAI. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: Una caratterizzazione dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo che include: ===================================================================== | Descrizione | Competenza | Fonte dati | +=================================+====================+============+ |i) mappatura dei bacini di | | | |alimentazione dei punti di | | | |prelievo |Regionale | | +---------------------------------+--------------------+------------+ |ii) mappatura delle aree protette| | | |di cui all'art. 117 del decreto | | | |legislativo 3 aprile 2006, n. | | | |152; ivi incluse quelle definite | | | |dall'art. 94 del medesimo Decreto|Regionale |PGA (*) | +---------------------------------+--------------------+------------+ |iii) le coordinate | | | |geo-referenziate di tutti i punti| | | |di prelievo; poiche' tali dati | | | |sono potenzialmente sensibili, in| | | |particolare in termini di salute | | | |pubblica e sicurezza pubblica, le| | | |regioni e le province autonome | | | |provvedono affinche' tali dati | | | |siano protetti e comunicati | | | |esclusivamente alle autorita' | | | |competenti e ai gestori |Regionale |PGA (*) | +---------------------------------+--------------------+------------+ |iv) descrizione dell'uso del | | | |suolo, del dilavamento e dei | | | |processi di ravvenamento delle | | | |aree di alimentazione per i punti| |Corine Land | |di prelievo |Regionale |Cover | +---------------------------------+--------------------+------------+ (*) informazione presente nel Reporting WISE L'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano. =================================================================== | Descrizione | Competenza |Fonte dati | +===============================+=====================+===========+ |Individuazione delle pressioni | | | |significative svolto a norma | | | |dell'articolo 118 del decreto | | | |legislativo 3 aprile 2006, n. | | | |152 (nonche' le informazioni | | | |relative alle pressioni | | | |significative raccolte a norma | | | |dell'allegato III, sezione C | | | |alla parte terza del decreto | | | |medesimo). |Regionale |PGA (*) | +-------------------------------+---------------------+-----------+ (*) informazione presente nel Reporting WISE Un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti: ===================================================================== | Descrizione | Competenza | Fonte dati | +==================================+============+===================+ |i) parametri di cui all'allegato | | | |I, Parti A e B, o fissati | | | |conformemente all'articolo 5, | | | |comma 1; | | | +----------------------------------+------------+-------------------+ |• Parametri all. I, Parte A | | | |• Parametri all. I, Parte B | | | |• Parametri all. I, Parte B, per | | | |la disinfezione |Regionale |WISE-SoE PGA (*) | +----------------------------------+------------+-------------------+ |ii) inquinanti delle acque | | | |sotterranee di cui alle tabelle 2 | | | |e 3 della lettera B, Parte A, | | | |dell'allegato I alla parte terza | | | |del decreto legislativo 3 aprile | | | |2006, n. 152; |Regionale |WISE-SoE PGA (*) | +----------------------------------+------------+-------------------+ |iii) sostanze prioritarie e alcuni| | | |altri inquinanti di cui alla | | | |Tabella 1/A dell'allegato I, alla | | | |Parte terza del decreto | | | |legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |Regionale |WISE-SoE PGA (*) | +----------------------------------+------------+-------------------+ |iv) inquinanti specifici dei | | | |bacini idrografici riportati nei | | | |Piani di Gestione delle acque, di | | | |cui alla Tabella 1/B dell'allegato| | | |I, alla Parte terza del Decreto | | | |legislativo 3 aprile 2006, n. 152;|Regionale |WISE-SoE PGA (*) | +----------------------------------+------------+-------------------+ |v) altri inquinanti pertinenti per| | | |le acque destinate al consumo | | | |umano, stabiliti dalle regioni e | | | |province autonome sulla base | | | |dell'esame delle informazioni | | | |raccolte a norma dell'articolo 7, | | | |comma 3, lettera b); |Regionale |WISE-SoE PGA (*) | +----------------------------------+------------+-------------------+ |vi) sostanze presenti naturalmente| | | |che potrebbero rappresentare un | | | |potenziale pericolo per la salute | | | |umana attraverso l'uso di acque | | | |destinate al consumo umano; |Regionale |WISE-SoE PGA (*) | +----------------------------------+------------+-------------------+ |vii) sostanze e composti inseriti | | | |nell'elenco di controllo stabilito| | | |a norma dell'elenco di controllo | | | |stabilito a norma dell'articolo | |WISE-SoE PGA (*) | |12, comma 10. |Regionale |Watch list | +----------------------------------+------------+-------------------+ (*) informazione presente nel Reporting WISE ===================================================================== | | |Fonte | | Descrizione | Competenza | dati | +===================+========================================+======+ |Strumenti e misure | | | |contenute nei Piani| | | |di Gestione delle | | | |Acque da attuare | | | |per conseguire | | | |l'obiettivo di | | | |buono e/o il non | | | |deterioramento | | | |dello stato dei |Regionale |PGA | |corpi idrici. |Autorita' di bacino distrettuale |(*) | +-------------------+----------------------------------------+------+ (*) informazione presente nel Reporting WISE

Allegato VIII (articolo 2) Classi di strutture prioritarie [Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184*] Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IX (articolo 11) Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. Sezione A. Definizioni A1. Reagente chimico sostanza organica o inorganica, singola o in miscela: - aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualita'; - da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (ad es. le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua); - da impiegare per la generazione in situ di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore. Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del Reg. (UE) 528/2012, tipo di prodotto 4 (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o per impregnare materiali che possono entrare in contatto con l'acqua destinata al consumo umano) e tipo di prodotto 5 (disinfettanti per l'acqua potabile). A2. Materiale filtrante attivo - materiale adsorbente (ad es. carbone attivo, silice, terra di diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (ad es. dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche; - resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico. A3. Materiale filtrante passivo - materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indisciolte, costituito da rete a maglie (ad es. materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (ad es. sabbia, quarzite); - membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (ad es. membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici. Sezione B. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita' di un reagente chimico L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico puo' essere concessa solo se: 1. sono disponibili evidenze della conformita' al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele; 2. sono disponibili evidenze della conformita' al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele; 3. e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova nonche' l'uso per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Ai fini della conformita' igienico-sanitaria, le sostanze contenute nel reagente chimico devono soddisfare i requisiti di purezza previsti dalla citata norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita sezione del sito web del CeNSiA; 4. sono disponibili evidenze della conformita' a eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' che il Ministero della salute, puo' stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali, ai fini della valutazione della conformita' di un reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, saranno riportati in apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA. Nel caso specifico dei biocidi disinfettanti di cui alla sezione A1, l'autorizzazione puo' essere concessa solo se ne e' stata assicurata la purezza e verificata la qualita', ferme restando le disposizioni di cui ai punti da 1 a 4 della presente sezione, le specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 528/2012 e le misure transitorie per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dei biocidi, stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 1062/2014 e s.m.i. e dalle disposizioni nazionali previste dal DPR 392/98 e dal provvedimento 5 febbraio 1999. In caso di reagenti chimici ottenuti per diluizione in acqua, e' necessario che la certificazione attesti la conformita' dei requisiti di purezza previsti per il reagente chimico di partenza e che la diluizione in acqua sia stata eseguita utilizzando le migliori tecnologie disponibili e prevenendo fenomeni di contaminazione; tutte le operazioni devono essere eseguite secondo le Buone Pratiche di Fabbricazione e, se disponibili, le indicazioni del produttore del reagente chimico di partenza. Sezione C. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita' di un materiale filtrante attivo C1. Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita' igienico- sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza previsti da tale norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita sezione del sito web del CeNSiA. C2. Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici) L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente, puo' essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio ionico e adsorbenti". Sezione D. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita' di un materiale filtrante passivo D1. Rete a maglie Nelle more dell'adozione degli atti di cui all'articolo 10, comma 3, l'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, puo' essere concessa solo se i materiali a contatto con l'acqua utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie sono conformi ai requisiti specificati negli Allegati I-III del DM 174/2004. D2. Materiale granulare inerte L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita' ai requisiti di idoneita' per l'uso convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza previsti dalla citata norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita sezione del sito web del CeNSiA. D3. Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi, puo' essere concessa solo se: 1. nelle more dell'adozione degli atti di cui all'articolo 10, comma 3, i materiali a contatto con l'acqua impiegati per la fabbricazione della membrana sono conformi ai requisiti specificati negli Allegati I-III del DM 174/2004; 2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua". ______________________________ Per la valutazione della conformita' dei ReMaF indicati nelle sezioni C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute, in cooperazione con il CeNSiA, puo' stabilire eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, saranno riportati in apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA. Sezione E. Sistema di autorizzazione, etichettatura e registrazione L'autorizzazione di un ReMaF e' concessa dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne fa richiesta, sulla base di un «certificato di conformita'» attestante il rispetto dei requisiti tecnici di idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del presente Allegato, che l'operatore ottiene da un Organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'accreditamento deve riguardare la certificazione di ReMaF per l'idoneita' al contatto con acque destinate al consumo umano, oggetto del presente decreto. Per il rilascio dell'autorizzazione, il CeNSiA tiene altresi' conto degli eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' stabiliti dal Ministero della salute, sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali. L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di conformita' dei ReMaF assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procede al prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attivita' di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione delle analisi ad un Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Tuttavia, considerata la numerosita' delle prove coinvolte e la conseguente possibilita' che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, e' possibile ricorrere a laboratori non accreditati per tutte le prove da eseguire purche' operino in conformita' alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale deroga puo' essere autorizzata dal CeNSiA. La procedura di autorizzazione inizia quando l'Operatore economico, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma 5, presenta la «domanda di autorizzazione» del ReMaF al CeNSiA secondo le procedure rese disponibili nell'apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA, compilata e corredata del certificato di conformita' rilasciato dall'Organismo di certificazione e della eventuale documentazione integrativa necessaria alla chiusura dell'iter autorizzativo. L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda, fatta salva la mancata rispondenza della documentazione allegata ai requisiti richiesti. Ai fini della certificazione di un ReMaF, tutte le informazioni relative alla formulazione del prodotto finale devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformita', ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti. Ultimato con esito positivo l'iter di autorizzazione e prima dell'immissione sul mercato nazionale del ReMaF autorizzato, i ReMaF devono essere registrati da parte dell'Operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un ReMaF («banca dati ReMaF»), predisposto dal CeNSiA nell'ambito del sistema informativo centralizzato AnTeA per raccogliere e rendere disponibili gratuitamente al pubblico le informazioni concernenti i prodotti autorizzati e progettato in modo che non possano esservi inserite informazioni riservate di natura commerciale sui prodotti stessi. La registrazione dei ReMaF da parte dell'Operatore economico avviene secondo le procedure rese disponibili nell'apposita sezione del sistema AnTeA. Inoltre ai ReMaF verranno attribuite le attestazioni di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, quali richiamate all'articolo 11, comma 6, secondo i criteri stabiliti dal CeNSiA e riportati nel sistema informativo centralizzato AnTeA. Le «marcature o stampigliature o etichettature» saranno riportate sui ReMaF e, laddove non sia possibile per le dimensioni o forma del prodotto fornito, saranno sostituite da una equivalente dichiarazione di conformita' apposta su un'etichetta applicata sull'imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento dei ReMaF, in modo tale da garantirne la tracciabilita' ed evidenziarne l'idoneita' al contatto con le acque potabili. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ, le suddette attestazioni di rispondenza sono riportate sui precursori immessi in commercio e da cui essi sono generati. Altresi', all'atto della registrazione di cui al precedente comma, la banca dati ReMaF crea e restituisce all'Operatore economico, automaticamente e in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto autorizzato («codice alfanumerico identificativo univoco»), fermi restando eventuali altri codici previsti dalle pertinenti normative per specifiche tipologie di ReMaF. La «Banca dati ReMaF» ha le seguenti finalita': - consentire al pubblico di essere adeguatamente informato in merito ai ReMaF immessi sul mercato nazionale, ai relativi certificati rilasciati dagli Organismi di certificazione e agli Operatori economici interessati; - consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno e agevolarne la tracciabilita'; - consentire agli Operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18; - consentire alle Autorita' competenti di svolgere i propri compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca. Nella «Banca dati ReMaF» figurano, per ogni singolo prodotto autorizzato: - la denominazione commerciale e una sintetica descrizione del prodotto (composizione, informazioni sull'utilizzo e conservazione); - la generalita' o ragione sociale nonche' la sede del produttore/distributore/importatore; - gli attestati di conformita' ottenuti dall'Organismo di certificazione*; - l'autorizzazione rilasciata dal CeNSiA ed eventuali modifiche intervenute e/o provvedimenti adottati; - il codice alfanumerico identificativo univoco. * Gli attestati di conformita' sono caricati nella Banca dati ReMaF dall'Organismo di certificazione che li rilascia, corredati dalla relativa documentazione di accompagnamento concernente informazioni su eventuali modifiche, integrazioni, o provvedimenti intervenuti. L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere rifiutata ovvero, se gia' concessa, rivista o revocata dal CeNSiA alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti minimi di cui alle sezioni B, C e D del presente Allegato, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarita' da parte delle competenti autorita' sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Il provvedimento di revoca comporta: - nel caso di ReMaF gia' utilizzati o installati, l'adozione delle adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al consumo umano dell'acqua erogata; - nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato nazionale e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o il ritiro dal mercato. Se non revocata in anticipo rispetto al periodo di validita', l'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di cinque anni e, alla scadenza, e' automaticamente rinnovabile per altri cinque anni su richiesta dell'Operatore economico, previa «domanda di rinnovo» da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della sua scadenza e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti minimi indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di un ReMaF, nella relativa domanda l'Operatore economico deve riportare, pena l'inaccettabilita' della domanda stessa, un'autodichiarazione attestante: - l'assenza di modifiche intervenute sul ReMaF nel periodo di validita' dell'autorizzazione di cui chiede il rinnovo, incluse quelle riguardanti il processo di produzione; - il possesso della certificazione di conformita' del ReMaF emessa dall'Organismo di certificazione; - la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato. L'autorizzazione di un ReMaF e' sospesa dal CeNSiA nel caso in cui siano intervenute le suddette modifiche o qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformita' o anche in caso di accertate irregolarita' da parte delle competenti autorita' sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'Operatore economico dovra' integrare, entro 180 giorni, la domanda originaria di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e/o comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarita'. Trascorso il termine fissato senza che siano state risolte e/o rimosse le cause di irregolarita', l'autorizzazione sara' revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'Operatore di un supplemento di tempo per il riscontro. L'autorizzazione decade in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo da parte dell'Operatore economico. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione di un ReMaF, l'eventuale rinnovo della sua autorizzazione richiedera' la ripetizione ex novo dell'intero processo autorizzativo secondo il sistema di autorizzazione descritto nella presente sezione. Sezione F. Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformita' dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto, prodotti, commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale, le ASL effettuano un controllo di tipo documentale attraverso l'esame delle attestazioni di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto di cui all'articolo 11, comma 6, riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF. Il personale dell'ASL incaricato della vigilanza, puo' procedere ai suddetti controlli senza preavviso e ovunque si utilizzino, producano e/o commercializzino i ReMaF. In caso di assenza o di accertata irregolarita' dell'autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente autorita' sanitaria della regione e provincia autonoma, che ne da' immediata comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato. Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformita' dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 10 del presente decreto l'USMAF territorialmente competente effettua un controllo di tipo documentale attraverso l'esame delle attestazioni di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto di cui all'articolo 11, comma 6, riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF. In caso di assenza o di accertata irregolarita' dell'autorizzazione di un ReMaF in importazione da Paesi extra- UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e il CeNSiA.

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